In base a quanto stabilito dalla legge italiana, il lavoratore che è in assenza per malattia deve tornare al lavoro anche senza visita di idoneità.
Il lavoratore dipendente ha la possibilità di godere di periodi di malattia, durante i quali si assenta dal lavoro, ma riceve ugualmente la retribuzione.
In base a quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 29756, del 12 ottobre 2022): il lavoratore, assente per malattia, deve rientrare al lavoro anche senza visita di idoneità. Si tratta di un vero e proprio obbligo che, in alcuni casi, può far scattare il licenziamento.
Scopriamo quali sono i doveri del lavoratore che si assenta per malattia e quali sono i casi che possono portare al licenziamento.
Assenza per malattia: c’è una sentenza della Corte di Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2022 si riferiva ad un contenzioso tra una lavoratrice che si è assentata dal lavoro, per oltre 60 giorni. In base a quanto stabilito dei giudici, il lavoratore non deve attendere che il datore di lavoro organizzasse la visita di idoneità, per poter rientrare al lavoro.
Sebbene la normativa preveda che per il rientro al lavoro, in seguito ad un periodo di malattia, sia necessaria la suddetta visita, i giudici hanno stabilito che il lavoratore non più malato deve riprendere tempestivamente la propria attività lavorativa.
Nel caso specifico la ditta aveva provveduto a licenziare la lavoratrice, che non si era presentata al lavoro dopo 60 giorni di malattia. Quest’ultima ha impugnato l’invalidità del licenziamento che le era stata rigettata dal tribunale. Dopo aver fatto ricorso, il rigetto è stato confermato dalla Corte di Cassazione.
Dopotutto, l’ordinamento giuridico italiano prevede che il lavoratore in malattia debba rientrare in seguito all’accertamento di idoneità al lavoro. La procedura deve avvenire tramite un’apposita visita a spese del datore di lavoro.
Alla luce di questa normativa, la lavoratrice in questione ha ritenuto di essere assente giustificato, per non recarsi al lavoro dopo 60 giorni di malattia.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribadito che i lavoratori, sia nel settore privato che del settore pubblico, non possono assentarsi per malattia per più di 60 giorni continuativi. Pertanto, il lavoratore, che è in condizione di rientrare, dovrebbe recuperare la propria attività lavorativa anche senza visita di idoneità.
Fermo restando che la visita di idoneità rappresenta un dovere per il datore di lavoro. Essa, infatti, ha lo scopo di tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro.