Assegno unico: quando scattano le maggiorazioni? I chiarimenti INPS

A proposito dell’assegno unico, l’INPS ha spiegato alcuni dettagli pratici circa il meccanismo del contributo.

Nel messaggio n. 1714, emesso qualche giorno fa, l’INPS offre utili delucidazioni in merito all’assegno unico e alle regole che lo riguardano in tema di maggiorazioni, redditi, famiglie numerose, genitori separati.

Assegno unico
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Le indicazioni dell’INPS, contenute nei messaggi costantemente pubblicati sul proprio sito web ufficiale, sono sempre efficaci a fare luce su alcuni aspetti delle norme vigenti che, talvolta, possono presentare margini di ambiguità o difficoltà di interpretazione.

Recentemente con il messaggio n. 1714 del 2022, l’istituto ha avuto modo di precisare che anche i redditi da pensione e le prestazioni di disoccupazione indennizzata come le ben note Naspi e Dis-Coll hanno rilievo per quanto attiene all’attribuzione della maggiorazione di 30 euro ogni mese, per le famiglie nelle quali ambo i genitori lavorano.

Vediamo allora nel dettaglio l’utilità della comunicazione Inps in oggetto.

L’assegno unico, le maggiorazioni e i redditi: i chiarimenti INPS

Come opportunamente ricordato nel citato messaggio, a partire dal primo marzo 2022, il d. lgs. n. 230 del 2021 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, ossia:

  • un beneficio economico mensile previsto per i nuclei familiari;
  • per il periodo tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo;
  • in considerazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La maggiorazione di 30 euro mensili è prevista da apposite norme relative al meccanismo dell’assegno unico. Infatti detto contributo è maggiorato in misura corrispondente a 30 euro mensili:

  • per ogni figlio al di sotto dei 18 anni;
  • se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.

In riferimento a ciò, l’istituto di previdenza rende noto che il requisito è comunque conseguito se i genitori incassano al momento della domanda assegno unico e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi da lavoro dipendente o assimilati (anche di natura stagionale);
  • redditi da pensione;
  • redditi da lavoro autonomo o d’impresa;
  • redditi agrari.

La maggiorazione in oggetto scatta al di là dell’ammontare dei redditi conseguiti dai beneficiari.

Assegno unico, Naspi, Dis-Coll, genitori che lavorano all’estero: cosa dice l’INPS

Il citato messaggio n. 1714 dell’INPS si rivela altresì utile per un’altra serie di elementi che sono opportunamente chiariti. Li vediamo di seguito.

La menzionata maggiorazione mensile vale altresì per le seguenti categorie di soggetti:

  • genitori che fruiscono di Naspi e Dis-Coll alla data della domanda di assegno unico e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  • genitori che lavorano in un paese straniero ma con residenza fiscale in Italia.

Attenzione però: l’istituto di previdenza – nel citato messaggio – rimarca inoltre che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Famiglie numerose e genitori separati: le ulteriori precisazioni dell’istituto

Nel messaggio n. 1714 incluse anche alcune precisazioni circa le maggiorazioni in caso di famiglie numerose. Ebbene, per ogni figlio dopo il secondo:

  • spetta un aumento di 85 euro mensili;
  • che scende a 15 euro se l’ISEE è pari o al di sopra dei 40mila euro;
  • se nel nucleo ci sono 4 o più figli c’è una supplementare maggiorazione forfettaria pari a cento euro al mese per nucleo.

Non solo: l’INPS ha chiarito che laddove siano presenti nel nucleo figli con genitori differenti, le maggiorazioni in oggetto spettano soltanto per i soggetti per cui è acclarato il cd. rapporto di genitorialità con i figli.

Inoltre, con riferimento ai genitori separati l’assegno unico vale in pari misura tranne che il caso in cui i genitori scelgano di attribuirlo integralmente ad uno dei due. Ciò in ragione del fatto che le norme presumono che ambo i genitori abbiano la responsabilità genitoriale o l’affidamento condiviso dei figli.

Più nel dettaglio, in ipotesi di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale fissato dal magistrato o per accordo tra le parti in ambito di separazione o divorzio, l’assegno deve essere versato integralmente al genitore che ha in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale.

L’assegno è versato a un solo genitore anche nel caso in cui il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha previsto che dei contributi pubblici usufruisca uno soltanto dei genitori. Perciò in queste circostanze, il genitore sarà tenuto ad optare per il versamento dell’assegno unico al 100% – al momento della domanda.

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