L’assegno unico figli si presenta come una misura complessa e le maggiorazioni creano molti dubbi su requisiti, pensioni, lavoro all’estero.
Per i figli a carico da gennaio 2022 è possibile fare domanda per l’assegno unico e universale che sarà erogato dal marzo. Inoltre, coloro che presenteranno domanda entro giugno, riceveranno gli arretrati da marzo.
Sull’assegno unico e universale figli l’INPS ha chiarito molti dubbi, anche perché tra il simulatore messo a disposizione dall’Istituto e il modello di domanda, ci sono delle differenze e non trovano rispondenza nelle norme del D.L. n. 230/2021. I dubbi maggiori riflettono sulla maggiorazione all’articolo 5 del decreto sopra menzionato, e la maggiorazione art. 4 comma 8.
INPS: hai un figlio minore di 21 anni e non hai ancora chiesto l’assegno unico? Bastano pochi click
Assegno unico figli e maggiorazioni: attenzione all’ISEE e a questi requisiti
La maggiorazione è erogata alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro ed è a termine, questo significa che ha una scadenza, ed esattamente è applicata fino al 2024.
Assegno unico figli con affido condiviso: la normativa crea dubbi sulla domanda
Per ottenere la maggiorazione bisogna rispettare due requisiti fondamentali:
a) un valore ISEE inferiore a 25.000 euro;
b) il richiedente nel 2021 percepiva gli ANF (assegni nucleo familiari) per figli minori.
Se manca uno dei requisiti non è possibile ottenere la maggiorazione.
L’importo della maggiorazione decresce fino ad annullarsi nell’anno 2024. Nello specifico, è riconosciuta per intera da marzo a dicembre 2022. Poi, nel’anno 2023 è riconosciuta per i 2/3 e infine, nel 2024 e per i primi due mesi del 2025, il valore erogato è pari a 1/3.
Il calcolo della maggiorazione è molto complesso.
Precisiamo che il nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro, ha diritto ad un assegno mensile per ogni figlio minore di 175 euro. Il valore dell’assegno decresce in base al valore dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro al mese con un ISEE uguale o superiore a 40.000 euro. A questo valore di base si sommano le sei maggiorazioni, se aventi diritto. Nello specifico le maggiorazioni sono:
1) ogni figlio successivo al primo;
2) per le famiglie numerose;
3) figli con disabilità a prescindere dall’età;
4) madri di età inferiore a 21 anni;
5) nucleo familiare con due percettori di reddito;
6) maggiorazione temporanea per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro.
In riferimento alla maggiorazione con reddito di lavoro per entrambi i genitore, il dubbio è se tale maggiorazione è possibile anche per il genitore unico, ad esempio il vedovo. La risposta è negativa, in quanto non scatta per il genitore unico titolare del reddito da lavoro, anche nel caso che sia vedovo o in altri casi simili. Inoltre, ricordiamo che coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza hanno diritto all’assegno unico figli, ed è corrisposto in automatico.
Maggiorazione e redditi di lavoro autonomo o NASPI
La maggiorazione all’articolo 4 comma 8 prevista per le famiglie in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito di lavoro, comprende anche i redditi derivanti dalla NASPI o i redditi di lavoro autonomo? La risposta è positiva, in quanto l’assegno per la sua universalità, spetta a tutti e per tutti le tipologie di lavoro, anche nel caso i genitori percepiscono la disoccupazione indennizzata (NASPI).
Cosa succede se i genitori lavorano all’estero, hanno diritto all’assegno unico? Anche qui la risposta è positiva, in quanto il reddito di lavoro all’estero è rivelante. Ma in questo caso il genitore deve risiedere nel territorio italiano e, quindi, assoggettato alle tasse in Italia.
L’INPS a breve pubblicherà la circolare con tutte le istruzioni operative che riporterà tutti i casi possibili e le varie istruzioni.