Le domande per l’assegno unico figli si possono presentare da gennaio 2022, ma nascono i primi dubbi sui figli con affido condiviso.
Dal primo gennaio 2022 è possibile presentare la domanda dell’assegno unico e universale figli a carico. La domanda è subordinata alla presentazione della certificazione ISEE, qualora, sia inviata senza certificazione spetta l’importo minimo. Nello specifico 50 euro per ciascun figlio minorenne. Tuttavia, chi ha un ISEE inferiore a 40.000 euro può ricevere importi di gran lunga maggiori. L’assegno è riconosciuto ai figli a carico fino a 21 anni di età, in questo caso se la domanda è presentata senza ISEE, l’assegno minimo spettante è di 25 euro al mese. Ma la normativa presenta dei vuoti nel caso dell’assegno unico figli con affido condiviso. Analizziamo i casi possibili.
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Assegno unico figli con affido condiviso: la normativa crea dubbi su chi deve presentare la domanda
L’assegno unico e universale figli spetta al 50% a entrambi i genitori, ma esiste la possibilità del genitore di richiederlo al 100% sempre con l’accordo di entrambi i genitori e con la possibilità di dell’altro genitore di intervenire anche successivamente nella stessa domanda per richiedere la quota spettante al 50%.
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Cosa succede in presenza di un affido condiviso? La normativa prevede che la domanda dell’assegno unico e universale, deve essere presentata da uno dei due genitori che ha la patria podestà. Però non è chiaro cosa accade nell’ipotesi in cui entrambi i genitori presentano la domanda, ad esempio, per mancanza della comunicazione o per errore. Quindi, in caso di entrambi i genitori che presentano la domanda con lo stesso codice fiscale del minore a carico, il sistema evidenzierà subito il doppione?
Inoltre, nel caso sia stata presentata la domanda e successivamente è variato il nucleo familiare, non è chiaro se c’è l’obbligo di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), cioè la dichiarazione che serve a generare la certificazione ISEE. La normativa al momento non prevede sanzione se non è effettuata la variazione.
Infine, segnaliamo anche che per i giovani dai 18 ai 21 anni, che non studiano e non sono impegnati in percorsi formativi e non lavorano, e sono ancora a carico della famiglia, non spetta l’assegno unico e universale, riservato ai figli maggiorenni che svolgono una delle attività menzionate.
Invece, restano in vigore le detrazione fiscali per i figli maggiorenni, oltre i ventuno anni di età, a condizione che siano a carico fiscalmente. Nello specifico, fino a 24 anni non devono aver maturato un reddito annuo complessivo superiore a 4.000 euro. Oltre i 24 anni il reddito annuo complessivo si riduce a 2.840,51 euro.
Si attendono a breve chiarimenti dall’INPS in merito alle varie problematiche e criticità del sistema.