Tutti i genitori dovrebbero saperlo: l’importo dell’Assegno Unico varia a seconda di chi lo riceve. Tutto dipende dall’ISEE: la guida definitiva
Sostegno economico per le famiglie con figli a carico di età inferiore ai 21 anni, l’Assegno Unico e Universale ha un importo che varia a seconda della composizione del nucleo famigliare e dell’ISEE di riferimento, nonché di eventuali situazioni di disabilità presenti nella prole. Non è sempre detto, però, che entrambi i genitori appartengano al medesimo nucleo famigliare: per questo motivo, l’Assegno Unico potrebbe essere diverso a seconda che lo chieda uno o l’altro.
Se fino a qualche anno fa era scontato che due genitori fossero sposati e vivessero nella medesima casa, oggi non è più così. Pensiamo ad esempio alle coppie non sposate che, per una serie di motivi, vivono a due indirizzi differenti: formalmente, formano due nuclei famigliari separati, con due ISEE differenti. Ecco quindi cosa cambia, in questi casi, in relazione all’Assegno Unico e Universale.
Assegno Unico, chi conviene che lo chieda: mamma o papà? Dipende
L’Assegno Unico ed Universale con figli a carico dev’essere richiesto da uno dei due genitori che esercitano la potestà genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il minore. La domanda va presentata online mediante il sito Inps, oppure tramite i patronati o il contact center: la cosa fondamentale è che chi lo richiede rispetti tutti i requisiti anche in relazione al domicilio, alla residenza e al rispetto del pagamento delle tasse. L’importo dell’Assegno Unico varia a seconda, come abbiamo detto, della composizione del nucleo famigliare e dell’ISEE: poiché l’ISEE comprende entrambi i genitori, anche nel caso in cui vivano in due case diverse l’importo non sarà differente.
I genitori non sposati ma conviventi figurano come componenti dello stesso nucleo famigliare, poiché inseriti nello stesso stato di famiglia. Chi invece è genitore ma né è sposato, né convive, in ogni caso è compreso nell’ISEE come componente aggregato al nucleo. Ci sono però alcune eccezioni:
- il genitore non convivente con il figlio o i figli ha contratto nuovo matrimonio;
- il genitore non convivente con il figlio o i figli ha altri figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- il genitore è stato escluso dalla potestà sui figli o allontanato dalla residenza;
- il genitore è obbligato al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento della prole con provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- il genitore è stato estraniato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in relazione ai figli.