L’assegno ordinario di invalidità richiede la fine dell’attività lavorativa o si può continuare a lavorare? I dettagli al riguardo
Quando si affrontano temi inerenti il lavoro e le attività lavorative, comprensibilmente l’attenzione è sempre molto alta, essendo questo un argomento, nelle sue varie sfumature, che sta a cuore e interessa moltissimi: con l’assegno ordinario di invalidità si può continuare a lavorare o bisogna smettere?
Una domanda, questa, che potrebbero porsi in molti e che viene dettagliata da Money.it nel proprio approfondimento, spiegando che anche se tale assegno ordinario di invalidità non richiede la fine delle prestazioni lavorative, allo stesso tempo non vieta di porvi fine.
Ma prima di approfondire il punto, alcuni dettagli al riguardo.
L’assegno in questione viene riconosciuto al lavoratore dipendente o autonomo, che ha i requisiti contributivi tali da averne accesso, qualora questi abbia avuto riconosciuta una perdita della capacità lavorativa maggiore a due terzi.
Nello specifico di quanto si può leggere su Money.it a proposito di tale tema, si legge della domanda di un lettore che pone alcuni quesiti. Il primo dei quali riguardante un invalido con assegno ordinario di invalidità percepito, con la domanda al proposito del fatto se questi debba continuare a svolgere in modo obbligatorio la propria attività lavorativa oppure se, qualora le condizioni fisiche non lo permettano, possa smettere di lavorare e continuare a percepire l’assegno.
Un tema rilevante e di grande interesse, quello inerente l’assegno ordinario di invalidità, con un quesito che potrebbe essere diffuso, come detto, inerente al poter o meno continuare a svolgere la propria attività lavorativa qualora lo si percepisca.
Alla domanda del lettore, è Money.it a rispondere, come si può leggere, chiarendo che per il titolare di assegno ordinario di invalidità non vi è l’obbligo dell’interruzione dell’attività lavorativa per percepire l’assegno, anche se allo stesso non vi sarebbe nulla che impedirebbe, nel caso in cui lo si desiderasse, di porvi fine e quindi smettere di lavorare, continuando a percepire il beneficio.
Nel caso in cui le condizioni fisiche non lo consentissero, questi non è costretto a continuare a lavorare e, si legge ancora, l’assegno sarebbe erogato anche in assenza di lavoro una volta riconosciuto, fino al momento in cui il titolare conservi i requisiti che permettono l’accesso a tale diritto.
Su Money.it si legge anche di un consiglio se smettere o meno di lavorare circa l’eventuale caso in cui non vi fosse il rinnovo del beneficio dopo i tre anni; a tal riguardo si legge infatti che l’assegno ordinario è a scadenza triennale e quindi eventualmente, alla visita di revisione, potrebbe anche non ricevere il rinnovo per altre 3 anni non venendo confermati i requisiti necessari ad esso legati.
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In tal caso, qualora si pensasse a tale ipotesi converrebbe non smettere di lavorare o magari fare richiesta di un part-time nel caso in cui le condizioni di salute non consentissero un’attività full-time, così da poter usufruire di una specie di paracadute in caso di mancato rinnovo.
Viene inoltre specificato che, al terzo rinnovo, l’assegno diviene definitivo e non vi è più la scadenza triennale, sebbene l’INPS, si legge, può comunque convocare la persona in questione ai fini di una visita di controllo. In questo caso, la decisione potrebbe essere presa con maggiore serenità.
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