Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo: anche senza reddito?

L’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità non è corrisposto a tutti, ma solo è vincolato al reddito personale o coniugale. 

 

Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo
Assegno ordinario di invalidità

L’integrazione al trattamento minimo è una tutela per i disabili che percepiscono un assegno di invalidità molto basso. Questa misura è introdotta con la legge 638/1983 articolo 6. In effetti, permette a molti pensionati di riceve un assegno che garantisce una vita dignitosa. L’integrazione al minimo è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a coloro che percepiscono pensioni sotto il minimo vitale. Nel 2021 il trattamento minimo annuo ammonta a 6.702,54 euro, circa 515,58 euro al mese corrisposto per tredici mensilità. Oggi, esaminiamo il quesito di una Lettrice che ha chiesto spiegazione agli Esperti di Trading.it in merito all’integrazione al minimo e al reddito.

Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo

Una Lettrice chiede chiarimenti in merito all’integrazione al minimo dell’ assegno di invalidità:

“Ho lavorato come dipendente per 10 anni e ho chiesto all’INPS l’assegno di invalidità. L’INPS mi ha riconosciuto solo 250 euro di pensione al mese. Non ho altri redditi e vivo con mio marito che è pensionato e percepisce un reddito netto di circa 18.000 euro netti. Perché l’aumento non mi è stato riconosciuto il minimo?”.

L’integrazione al minimo è riconosciuta solo a coloro che hanno un reddito annuo soggetto ai fini fiscali IRPEF inferiore a due volte l’assegno sociale. Quindi, un reddito personale annuo inferiore a 11.967,28 euro. Oppure, se coniugati, un reddito cumulato con il coniuge inferiore a tre volte l’assegno sociale. Quindi, un reddito congiunto annuo inferiore a 17.950,92 euro. È possibile ottenere il minimo quando l’assegno invalidità sarà trasformato in pensione di vecchiaia.

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I redditi che sono considerati per il calcolo, sono tutti quelli soggetti ad IRPEF, è esclusa la casa di abitazione e l’assegno ordinario percepito, come ha precisato l’INPS nel messaggio n. 18883/1997.

In linea generale sono integrabili al minimo tutte le prestazioni previdenziali dirette (pensione anticipata, di vecchiaia, anzianità, eccetera). Inoltre, anche le pensione indirette, come ad esempio la pensione di reversibilità, superstiti, eccetera. Le pensione corrisposte ai liberi professionisti, l’integrazione al minimo dipende dal regolamento dell’ente per le prestazioni previdenziali.

Ricordiamo inoltre, che l’integrazione  non opera sulle pensioni calcolate con il sistema contributivo.

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