Assegno ordinario e congedo legge 104, in molti si chiedono se siano compatibili. Scopriamo come stanno davvero le cose
Quando si tratta di temi previdenziali/assistenziali, è molto importante essere ben informati, per poter fare le giuste richieste, che non vadano a interporsi con altre istanze.
Prima di spiegare se assegno ordinario e congedo legge 104 possano essere compatibile, è bene definire che cosa vogliano dire entrambe, per chi non ne fosse a conoscenza. L’assegno ordinario di invalidità (AOI) è una prestazione di natura economica che l’INPS elargisce ai lavoratori colpiti da riduzione permanente della capacità di lavorare, pari al 67%.
Chiaramente, si tratta di un trattamento che prima di essere erogato, deve essere certificato tramite esami medico-legali. Per ottenere il suddetto assegno, il lavoratore deve essere iscritto ad assicurazione obbligatoria per invalidità, e 260 contributi versati ogni settimana, di cui 156 nei 5 anni che precedono l’inoltro della suddetta istanza.
Come detto, in precedenza, peraltro, l’invalidità deve essere del 67%. Per quanto concerne l’attività lavorativa, pur essendo compatibile tale assegno col lavoro, ci sono alcuni limiti. L’assegno, infatti, sarà ridotto, nel momento in cui il reddito da lavoro supera un tetto massimo.
E ora, invece, scopriamo insieme se l’AOI è compatibile con il congedo Legge 104.
Sono molte le persone che si pongono la domanda se l’assegno ordinario possa, a tutti gli effetti, essere compatibile con il congedo Legge 104.
Prima di richiederlo, è sempre meglio prendere le info che servono, in modo da non perdere tempo. Poniamo il caso che un soggetto che percepisce l’Assegno ordinario di invalidità, debba assistere, per un biennio, senza andare a lavorare, un familiare che viva in casa con lui e che sia affetto da una disabilità molto seria.
In questo contesto, non c’è nessun problema e non deve temere di vedersi ridotta l’indennità. Il motivo è molto semplice: assegno ordinario di invalidità e congedo straordinario Legge 104 sono compatibili.
Questo perché, come ha chiarito l’INPS in un messaggio del 10 settembre 2013, l’indennità spettante per il congedo è di tipo assistenziale, quindi non può essere annoverata tra i redditi lavorativi.
Tale caratteristica fa sì che possa essere percepita al contempo con l’AOI. Per il lavoratore che riceve l’assegno ordinario, non vi saranno, in definitiva, riduzioni dell’indennità da congedo straordinario, in questione.
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