Sulla cumulabilità dell’assegno ordinario e congedo 104 sono stati espressi numerosi pareri, spesso discordanti tra loro. È ora di fare chiarezza.
Sono state dette numerose cose in merito alla cumulabilità dell’assegno ordinario e del congedo concesso dalla legge 104. Nella maggior parte dei casi, le opinioni sono state particolarmente discordanti tra loro e hanno finito per creare solo maggiore confusione.
A partire dal 2013, si è finalmente fatta chiarezza su un argomento che interessa milioni di Italiani. Di fatto, grazie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato eliminato il divieto di cumulo che preesisteva.
In effetti, prima della suddetta data, l’istituto previdenziale aveva reso noto che non c’era la possibilità di cumulare le due misure. L’assegno ordinario d’invalidità e il congedo biennale straordinario previsto dalla legge 104 non potevano essere usufruiti contemporaneamente.
Dopotutto, il motivo di tale divieto era legato al fatto che, fino a quella data, il congedo straordinario era ritenuto un elemento sostitutivo del reddito da lavoro. Di conseguenza, il godimento del congedo legge 104 avrebbe comportato una decurtazione dell’assegno ordinario e trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro.
Ma facciamo chiarezza.
Assegno ordinario e congedo 104: qual era la situazione prima del 2013
Prima dell’intervento ministeriale del 2013, coloro che ricevevano l’assegno ordinario di invalidità avevano la possibilità di svolgere un’attività lavorativa.
Tuttavia, l’importo percepito a titolo di trattamento previdenziale era sottoposto a tagli (decurtazioni e trattenute) in funzione del reddito prodotto.
In quel periodo, il congedo straordinario concesso dalla legge 104 era considerato alla pari di un reddito da lavoro. Questa caratteristica rendeva incumulabili le due misure rivolte ai soggetti affetti da invalidità.
In seguito all’intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è provveduto ad elimiare il divieto di cumulo. Così facendo, a partire dal 2013 in poi, l’assegno ordinario e il congedo 104 possono essere cumulati e, dunque, coesistere senza alcun problema.
Cos’è l’assegno ordinario
Ricordiamo che l’assegno di ordinario d’invalidità è riconosciuto in favore di soggetti per i quali sussiste una ridotta capacità lavorativa. Nello specifico la riduzione devi riguardare meno di un terzo della loro capacità totale e comprendere un’infermità di tipo sia fisico che mentale.
La prestazione economica è riconosciuta in favore di dipendenti, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata.
Il congedo straordinario retribuito è, invece, riconosciuto solo in favore dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato. Esso prevede la possibilità, per il dipendente, di assentarsi dal lavoro per 2 anni, per un periodo goduto in maniera frazionata o continuativa, nell’arco della sua intera carriera lavorativa.
Dunque, sicuramente il discorso della cumulabilità interessa i lavoratori dipendenti.
Dopotutto, per percepire l’assegno ordinario di invalidità, non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa. Inoltre, l’assegno ha una validità triennale e deve essere confermato al termine dei 3 anni.
Al raggiungimento del requisito anagrafico che dà accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria, ovvero 67 anni, l’assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia. Pertanto, si tratta di un trattamento previdenziale a tutti gli effetti.
Perché i due benefici sono diventati cumulabili?
Il motivo per il quale, in seguito all’intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i due benefici sono diventati cumulabili, è legato alla trasformazione della natura del congedo straordinario.
Di fatto, prima del 2013, il congedo straordinario di 2 anni, concesso al lavoratore titolare di legge 104, era considerato una misura sostitutiva del reddito da lavoro.
Attualmente, invece, il congedo in questione rappresenta una misura assistenziale e, in quanto tale, è perfettamente compatibile con l’assegno ordinario di invalidità, che è una misura previdenziale.