Una circolare INPS precisa il diritto d’opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione (NASPI), analizziamo in cosa consiste.
L’INPS con la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, contiene chiarimenti precisi in merito alla sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’indennità di disoccupazione e assegno di invalidità. In effetti, specifica il diritto di opzione tra i due trattamenti limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzata (NASPI).
L’INPS precisa che il lavoratore invalido che percepisce l’assegno di invalidità e ha perso involontariamente il lavoro, quindi, può fruire dell’indennità di disoccupazione indennizzata, non può percepire entrambe le prestazioni. Però, può scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità dell’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di indennizzo per disoccupazione, fermo restando l’incumulabilità tra le due prestazioni.
Il lavoratore può scegliere l’opzione più conveniente, e poi, nel caso percepisca la NASPI, l’assegno di invalidità sarà fruibile dopo l’intero periodo dell’indennità di disoccupazione.
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2011 ha dichiarato illegittimità costituzionale della legge n. 236 dell’anno 1993 all’articolo 6, nella parte in cui i lavoratore che fruiscono della pensione o assegno di invalidità, non possono optare per il trattamento di disoccupazione. Infatti, che qualora il lavoratore ha diritto a tale trattamento.
Quindi, il titolare dell’assegno, che abbia diritto all’indennità di disoccupazione può optare per la prestazione più conveniente, senza effettuare nessuna rinuncia. Se il lavoratore opta per la disoccupazione indennizzata, al termine della prestazione, potrà continuare a percepire l’assegno o la pensione di invalidità. La Corte precisa che si ripristina l’assegno di invaldità, sospeso a seguito della scelta del lavoratore a favore dell’indennità NASPI. Viceversa se il lavoratore rinunzia alla indennità di disoccupazione non potrà più tornare indietro, questo significa che non potrà più godere della NASPI.
Infine, nel caso di NASPI anticipata in un’unica soluzione, l’assegno di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza della disoccupazione indennizzata.
L’INPS ha chiarito che la disoccupazione indennizzata si perde quanto si verificano determinate situazione, ad esempio:
a) quando si inizia una nuova attività lavorativa;
b) si apre un’attività come lavoratore autonomo; Come iniziare un’attività senza soldi e con un aiutino dall’INPS
c) per qualsiasi motivo è avvenuta la cancellazione nelle liste di collocamento per i disoccupati (Centri per l’impiego);
d) quando il lavoratore decide di trasferirsi in paesi extracomunitrari non in convenzione con l’Italia, nel periodo in cui fruisce della NASPI.
I periodi di fruizione della disoccupazione indennizzata sono coperti da contribuzione figurativa, accreditata automaticamente dall’ente previdenziale, quindi, non bisogna fare domanda per l’accredito.
Fonte: Messaggio INPS n. 4477 del 2 dicembre 2019
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