Assegno di invalidità e indennità di accompagnamento, l’INPS può esercitare in diritto di rivalsa sull’assegno in determinati casi.
Oggi affrontiamo un argomento molto delicato e che pochi conoscono, riguarda la rivalsa dell’INPS sull’assegno di invalidità e indennità di accompagnamento. Un Lettore ha chiesto agli esperti di Trading.it se chiedendo l’assegno di invalidità civile in conseguenza ad un incidente stradale, rischia di perdere il risarcimento del danno dovuto.
Assegno di invalidità e indennità di accompagnamento: la legge autorizza l’INPS alla rivalsa
La risposta è positiva, l’INPS può esercitare il diritto di rivalsa verso chi ha causato il danno a seguito del quale è stata concessa la pensione di invalidità civile.
Il caso più frequente è proprio quello dell’incidente stradale in seguito al quale un soggetto subisce danni al fisico per colpa di terzi.
Se il soggetto danneggiato fa richiesta all’INPS della pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, l’ente può rivalersi sul soggetto che ha provocato il danno o sul danneggiato qualora il risarcimento del danno sia già stato pagato.
Quindi, prima di inviare domanda per l’assegno di invalidità o l’indennità di accompagnamento, bisogna valutare se conviene percepire l’indennizzo dell’assicurazione quale risarcimento del danno o chiedere le prestazioni INPS. Nel secondo caso, si rischia la rivalsa di tutto o in parte dall’INPS, del massimale assicurativo.
In poche parole, l’articolo 41 della legge 183 del 4 novembre 2010 autorizza l’INPS, in quanto ente erogatore, ad esercitare il diritto di rivalsa. Tali diritto si applica nei confronti di colui che ha causato il danno permanente per il quale è stata concessa l’invalidità civile. La rivalsa può essere esercitata anche nei confronti della compagnia di assicurazione.
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Per capire come opera l’azione di rivalsa, abbiamo introdotto alcuni esempi.
I criteri e le tariffe per determinare il valore di rivalsa sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013 dal Decreto del Ministero del lavoro.
Supponiamo un incidente automobilistico in cui una donna di 49 anni subisce un danno che da diritto all’indennità di accompagnamento, in quanto divenuta invalida civile totale. L’INPS opera la rivalsa secondo i tre fattori:
a) importo della prestazione;
b) numero di mensilità in cui la prestazione è erogata nell’anno e coefficiente della tariffa in funzione della prestazione, il sesso e l’età del soggetto che ha subito il danno.
In questo caso, l’ente opererà una rivalsa di circa 105.000 euro.
Se invece, l’incidente automobilistico riguarda un uomo di 71 anni, a cui è riconosciuta un’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. L’ente, sempre in base ai tre fattori sopra elencati, opererà un rivalsa di circa 94.000 euro.
Più giovane è il soggetto danneggiato che ha diritto alle prestazioni economiche per invalidità riconosciute dall’INPS, maggiore sarà l’importo del diritto di rivalsa.
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