L’assegno per assistenza personale continuativa è erogato dall’INAIL al lavoratore inabile al 100%: ecco i requisiti e come presentare domanda.
L’assegno per assistenza personale continuativa (APC) spetta al lavoratore che percepisce una rendita per inabilità al 100% e che abbia necessità di assistenza continua da parte di una terza persona per compire atti quotidiani di vita. A condizione che non percepisca un’altra indennità simile, come ad esempio l’indennità di accompagnamento. L’assegno di assistenza personale continuativa è erogato mensilmente e non si deve confondere con l’assegno di accompagnamento in quanto sono due prestazioni diverse. L’indennità di accompagnamento è erogata dall’INPS, mentre l’assegno per assistenza personale è erogato dall’INAIL.
Ogni anno l’assegno è rivalutato, la circolare INAIL n. 36 del 14 dicembre 2021, stabilisce i nuovi importi in vigore dal 2022. L’APC dal primo gennaio 2022 è rivalutata nella percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico, ammonta a 574,59 euro al mese.
Questa prestazione è erogata direttamente dall’INAIL e non è soggetta a tassazione IRPEF, inoltre, non è possibile il cumularla con l’indennità di accompagnamento. Nel caso di ricovero H24, la prestazione è sospesa e si riattiva dopo il periodo di ricovero. Il pagamento della prestazione è erogato dalla data di decorrenza della rendita. INAIL, assegno di 518 euro al mese con arretrati da gennaio 2021: in pochi lo sanno
Oppure, dal primo giorno del mese successivo alla domanda presentata dal titolare della rendita. Ovvero per la revisione del grado di menomazione o inabilità. Infine, può essere erogato dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell’INAIL, recante l’invio a visita medica per la revisione del danno permanente.
L’assegno è erogato fino a quando permane la necessità di assistenza personale continuativa.
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L’assegno spetta quando il richiedente titolare di una rendita presenti domanda alla sede INAIL di appartenenza. Oppure, su espressa richiesta del medico dell’INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.
I requisiti per poter ricevere l’assegno per assistenza personale continuativa si differenziano in base al fattore temporale, nello specifico occorre distinguere tra eventi manifestati fino al 31 dicembre 2006 ed eventi dal primo gennaio 2007.
Per gli eventi fino al 31 dicembre 2006, l’inabilità deve essere totale al 100% e valutata in base alle tabelle TU1124/65. Inoltre, la necessità di assistenza continuativa deve essere contenuta nelle condizioni patologiche della tabella TU1124/65.
Per gli eventi dal primo gennaio 2007, la necessità di assistenza personale continuativa è subordinata alle patologie riportate alla tabella sopra menzionata.
Per ogni dubbio o chiarimento sulla normativa che regola l’APC, è possibile inoltrare un quesito all’INAIL al servizio “INAIL Risponde”, indicando nel dettaglio l’inabilità e il caso.
Fonte:
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