Assegno di 518 euro al mese con arretrati a partire da gennaio 2021, per tutti coloro che faranno domanda e hanno dei requisiti specifici.
Si tratta dell’assegno per assistenza personale continuità, regolato dagli articoli 76 e 218 del DPR numero 1164 del 1965, come riporta il Testo Unico con la tabella allegato 3. Per il conguaglio dei ratei arretrati si attende che l’INAIL completi gli adempimenti amministrativi tecnici necessari e poi procederà all’erogazione per coloro che presentano domanda.
Possono presentare domanda dell’assegno di 518 euro al mese, coloro che percepiscono una rendita di inabilità permanente e non riescono a compiere atti di vita quotidiana, quindi, necessitano dell’accompagno(assegno APC). I soggetti che si trovano in questa situazione possono presentare domanda di erogazione dell’assegno all’INAIL. Inoltre, quest’assegno non è soggetto alla tassazione dell’IRPEF.
Possono presentare la domanda dell’assegno con tutti gli arretrati a partire da gennaio 2021, coloro che son affetti da Malattia Professionale, infortunati, o titolari di rendita di inabilità permanente, che hanno bisogno di un accompagnatore.
La richiesta dell’assegno deve essere presentata all’INAIL, il quale procede alla rivalutazione dell’importo annualmente e inoltre, è escluso dall’imposta IRPEF.
L’assegno può essere concesso al soggetto che necessita di un accompagno (APC) su richiesta dell’interessato, oppure, dietro parere medico del medico INAIL, all’atto dell’accertamento del danno.
I requisiti per accedere alla misura sono:
a) eventi denunciati fino al 31 dicembre 2006, con inabilità continuativa e permanente al 100%, che necessita di assistenza continua (allegato n. 3 del Decreto n. 1124 del 30 giugno 1965);
b) per eventi denunciati dal primo gennaio 2007, in caso di menomazione previste nell’allegato n. 3 del Decreto n. 1124, per i quali necessita assistenza personale continua.
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In seguito all’applicazione della norma, l’INAIL ha emanato una circolare a rettifica e chiarimento di alcuni aspetti riferiti all’assegno di 518 euro al mese (assegno APC). Nello specifico, evidenzia i seguenti punti di riferimento normativi:
a) l’assegno deve essere concesso nel caso in cui la percentuale del 100% con difficoltà permanenti, avvenga oltre i limiti revisionali;
b) l’aggravamento delle condizioni del richiedente, devono essere collegato alla malattia professionale o all’infortunio, tali condizioni devono essere valutate in sede di accertamento;
c) termine di prescrizione del diritto all’assegno in due tempi: per le denunce di malattie professionali e infortuni effettuate in data antecedente al primo gennaio 2007, il termine decorre dal momento in cui l’inabilità è permanente e assoluta, e per la quale si rende indispensabile l’assistenza personale continua; per le denunce presentate dal primo gennaio 2007, il termine decorre dall’insorgenza della menomazione che prevede un’assistenza personale continua.
Queste istruzioni si applicano a tutti casi di accertamento futuri, a condizione che non siano prescritti o con istanze in atto, opposizioni o ricorsi oltre i termini.
È possibile consultare qui: Allegato n. 3 Tabella per le malattie che danno luogo all’assegno (assistenza personale continua)
Possono presentare la domanda i titolari della rendita, in base a quattro modalità:
1) presso lo sportello della sede competente;
2) per il settore marittimo: presso lo sportello comportamentale;
3) tramite posta ordinaria;
4) tramite posta certificata (PEC).
Infine, il lavoratore che presenta i requisiti per chiedere l’assegno si può fare assistere da un Patronato.
Ricordiamo che l’assegno per assistenza personale è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, e potrà essere richiesto anche in un momento successiva alla scadenza del termine di revisione previsto per la rendita.
Inoltre, può esser revocato se vengono a mancare i requisiti richiesti, inoltre, l’assegno non è erogato nel caso di assistenza presso luoghi di ricovero. Inoltre, si precisa che l’assegno di assistenza personale continua non è cumulabile con l’assegno di accompagnamento erogato dallo Stato o Enti pubblici. Il richiedente, comunque, può esercitare la facoltà di opzione scegliendo la misura più conveniente. Legge 104: novità su malattia, indennità di accompagnamento e giorni di comporto
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