Nel caso in cui gli assegni dell’invalidità civile dovessero essere sospesi è necessario inviare una comunicazione: ecco di che cosa si tratta e come fare.
La Legge n. 118 del 1971 ha stabilito che l‘invalidità civile viene riconosciuta ai soggetti che hanno una menomazione fisica, psichica e/o intellettiva che causa una compromissione permanente sulle capacità lavorative che non siano inferiori a un terzo. A valutare le condizioni del soggetto è una Commissione medica preposta dalla ASL che ha il compito di procedere ad accertamenti clinici e medici.
Ogni volta che la commissione riconosce un’invalidità al 100%, il soggetto ha diritto alla pensione di inabilità, che può essere ottenuta da coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e hanno provveduto alla domanda. Le cose sono un po’ diverse per chi ottiene l’assegno ordinario di invalidità, che è dato a coloro che hanno una riduzione delle capacità lavorative di almeno due terzi e non è reversibile, mentre la pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.
L’INPS ci ha tenuto a sottolineare, con il comunicato n. 4097 del 4 dicembre 2024, che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito del soggetto, in quanto vengono versate nel caso in cui il beneficiario dimostri di non avere un reddito superiore al limite previsto dalla normativa. In questo caso, il limite ISEE è di 19.461,12 euro. In alcuni casi, la pensione rischia di essere sospesa.
I soggetti che hanno ottenuto gli assegni di invalidità civile sono obbligati a comunicare all’INPS il proprio reddito annuale. Nel caso in cui l’Istituto individui dei soggetti inadempienti, invierà un preavviso di sospensione tramite una raccomandata A/R, che contiene l’invito a comunicare i redditi posseduti entro e non oltre i 60 giorni, lo si può fare telematicamente o rivolgendosi a un patronato.
Nel caso in cui l’INPS non riceve la comunicazione dei redditi procederà con la sospensione, inviando un secondo messaggio tramite raccomandata A/R. Passati i 120 giorni dalla sospensione e senza riscontri ulteriori da parte del soggetto, l’INPS revocherà il beneficio con richiesta di restituzione del debito in merito agli anni di reddito che non sono stati dichiarati.
La stessa conseguenza accade nel caso in cui non ci si dovesse presentare alla visita di revisione, in questo caso la procedura è veloce. In pratica, l’assenza alla visita produce la sospensione immediata della prestazione economica sul Data Base Pensioni dell’INPS. Quindi è un evento automatico prodotto dal sistema.
È bene sottolineare che la sospensione è temporanea, perché viene fatta in via cautelare, e sarà comunicata al soggetto interessato, che sarà informato anche della possibilità di giustificare l’assenza entro i 90 giorni. Nel caso in cui la giustificazione non arriverà, sarà emesso un provvedimento di revoca della prestazione.
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