Analisi della circolare n. 48 del 2025, l’INPS fa un chiarimento sulla rendita vitalizia e sulla prescrizione. Cosa significa?
Comprendere il chiarimento dell’INPS significa stare al passo con le novità, specie quando si leggono indicazioni specifiche come il fatto di “non esser soggetta a prescrizione”. La rendita vitalizia è uno strumento importante in termini previdenziali ed economici, specie in una fase storicamente ardua come quella corrente.

La rendita vitalizia non è un elemento da lasciarsi scappare, infatti serve riuscire a comprenderne i dettami principali. Essere giovani, precari, donne, e pensionati, non è il momento giusto dal punto di vista remunerativo.
La polizza in questione serve per integrare la pensione con una somma di denaro a vita. Dopo aver pagato un premio unico o periodi, la si riceve in base alle tempistiche concordate. Dei rischi derivano da possibili controversie sull’ammontare, poiché le somme potrebbero non essere in linea con le prospettive. Ma non solo.
Rendita vitalizia, quali errori evitare: chiarimento dell’INPS
Bisognerebbe anche evitare un grossissimo errore che molti sottovalutano, quello di studiare per bene gli accordi. Occhio alle clausole e alle condizioni contrattuali in relazione alle possibili penalità alle quali si può incorrere davanti al diritto di riscatto. Ma cosa dice l’INPS nella citazione sovraesposta?

Con la circolare n. 48 del 2025 l’INPS sta aggiornando la legge 203 del 2024, legata alla rendita vitalizia. Quest’ultimo dettame legislativo è in vigore dal gennaio 2025, e ha visto l’introduzione di un nuovo diritto, molto importante per i cittadini. Si tratta della possibilità del lavoratore, e dei superstiti, di richiederla con oneri a proprio carico in merito ai contributi non versati e prescritti.
A chi spetta? Il diritto di richiederla spetta in via principale al datore di lavoro, secondo la legge n. 1338/62, al comma 5, ma con la condizione che il lavoratore gli si possa sostituire salvo il diritto al risarcimento del danno, anche nel caso in cui sia già stato il datore di lavoro a farne richiesta.
Significherebbe garantire reddito continuo per tutta la durata della sua vita ove il soggetto protagonista della pratica, non abbia maturato il diritto a pensione. Infine, in merito alla dicitura virgolettata, è bene sapere che la prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui il diritto viene fatta valere.
La prescrizione ordinaria è di durata decennale, e si applica sia a datore che a lavoratore in sostituzione. Ma il decorso della prescrizione può essere appunto interrotto davanti eventuali atti notificati dall’INPS, come quello introduttivo de giudizio. Questo termine è cambiato negli anni anche per i vari provvedimenti normativi davanti eventi straordinari
Se le istanze sono presentate dal datore, se il diritto non è rescritto, essa è esaminata nel merito. Contrariamente, deve essere respinta. Nel caso del lavoratore o superstiti, la valutazione è gestita così. Se il diritto non è prescritto, l’istanza si presenta ai sensi del titolo 5° sopracitato. È previsto un confronto con il datore, ma se questi è silente, è l’INPS che prende la sua posizione.