Anticipo TFR o TFS: novità INPS sull’attivazione del fondo di garanzia

Il 25 ottobre l’INPS ha pubblicato la circolare numero 119, in cui fornisce istruzioni in merito all’attivazione delle garanzie per anticipo TFR o TFS.

Il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio (per i lavoratori del settore pubblico) è una somma di denaro, che il datore di lavoro deve accantonare obbligatoriamente. In base a quanto stabilito dall’ordinamento italiano, il lavoratore che ha maturato 8 anni di anzianità aziendale ha la possibilità di accedere all’anticipo TFR/TFS in presenza di comprovate motivazioni.

anticipo TFR/TFS
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Il 25 ottobre 2022 l’INPS ha pubblicato la circolare numero 119, in cui fornisce istruzioni operative relative agli aspetti tecnici e procedurali che permettono di accedere al Fondo di garanzia, per l’anticipo del trattamento.

In sostanza, l’anticipo TFR/TFS è un finanziamento erogato dalle banche o dagli intermediari finanziari entro limite massimo di 45.000 euro. Per accedere a tale finanziamento è necessario fare riferimento al sistema della cessione pro solvendo dei crediti vantati dal lavoratore dipendente nei confronti degli enti, responsabili dell’erogazione del trattamento.

Nella suddetta circolare l’INPS ha fornito istruzioni operative in merito all’attivazione della garanzia in favore di banche e intermediari finanziari. In particolare, le indicazioni riguardano l’anticipo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Anticipo TFR/TFS: le novità dell’INPS

In base a quanto descritto dall’INPS nella circolare 119 del 25 ottobre 2022: per coprire il rischio di credito connesso ai fini anticipo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, interviene il fondo di garanzia. Ci stiamo riferendo al fondo gestito dall’Istituto previdenziale, che è in grado di coprire fino al 80% dell’importo relativo all’anticipo del TFS o TFR.

Nella circolare, l’INPS spiega quali sono le nuove modalità di funzionamento del fondo. Inoltre, fornisce chiarimenti sul procedimento da seguire per l’attivazione della garanzia, nonché sulle modalità di comunicazione tra le banche.

In sostanza, l’Ente che si occupa dell’erogazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto acquisisce dall’INPS la garanzia che tutela il finanziamento. Tale procedura si verifica prima di inviare alla banca l’attestazione di avvenuta conclusione del contratto di anticipo tfs/tfr.

Per verificare l’efficacia della garanzia è necessario eseguire accertamenti in merito a determinati adempimenti in capo alla banca. Ci stiamo riferendo a:

  • Il versamento della commissione di accesso al fondo nella misura dello 0,01% dell’importo dell’anticipo del trattamento. Deve essere eseguito entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio di ogni anno civile.
  • La comunicazione tramite PEC, rispettando i medesimi termini, di tutte le informazioni che riguardano il versamento delle commissioni di accesso che servono ad attivare l’efficacia della singola garanzia.

Come attivare il Fondo di Garanzia

In base a quanto specificato dal Istituto previdenziale, affinché avvenga l’attivazione della garanzia è necessario che la banca effettui la richiesta di rimborso all’Ente erogatore. Tale procedura deve essere eseguita tramite posta elettronica certificata. E deve avvenire assegnando un termine, che non sia inferiore a 30 giorni.

In questo modo, decorso il suddetto termine, la banca può effettuare notifica all’istituto previdenziale (entro e non oltre 9 mesi) in merito alla richiesta di intervento del fondo.

La domanda per l’intervento del fondo di garanzia deve essere compilata utilizzando il modello MV77.

L’istanza deve riportare la denominazione “Richiesta attivazione della garanzia per l’accesso ai finanziamenti-anticipo TFR/TFS”.

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