Diritti e doveri regolamentano l’annosa questione relativa al montaggio di antenne e passaggio di cavi TV sugli edifici, dalle parti comuni a quelle private. Vediamo quali.
Molto spesso sorgono dispute tra condomini per il posizionamento di antenne e cavi sulle parti condominiali di un edificio, facciate comprese. In realtà chi non può sistemare l’antenna sul proprio balcone o terrazzo perché non lo possiede o non sussistono le condizioni per vedere la TV può farlo, lo stabilisce la Corte di Cassazione.
Esiste infatti un vero e proprio diritto a installare l’antenna, qualora non sia possibile collocarla nelle parti dell’abitazione di proprietà, su quelle che sono le parti comuni.
Il perché secondo la legge è semplice: tutti devono poter accedere al diritto costituzionale di essere informati. Tuttavia ci sono diritti e divieti che regolamentano questa spinosa situazione, che spesso genera problemi e conflitti con il vicinato. Molti casi sono stati oggetto di controversie giudiziarie ed hanno portato a una normativa in materia.
Antenna sulla facciata: quando è possibile posizionarla?
Chi non ha un terrazzo oppure ha una cattiva ricezione del segnale audiovisivo per cui non riesce a vedere in maniera adeguata la televisione ha dei diritti che gli consentono di installare antenna e relativi cavi anche sulle parti comuni, se non addirittura sulla proprietà di un altro condomino. Ma molto spesso capita che i vicini non gradiscano tali installazioni perché a loro dire compromettono il decoro architettonico dell’abitazione. Allora come risolvere il problema? Ci ha pensato la legge che ha stabilito dei punti chiave.
E’ possibile installare l’antenna sui muri di una palazzina condominiale a patto che la destinazione dell’area non venga modificata e che non si occupi uno spazio troppo vasto, che non precluda ad altri condomini di fare lo stesso. Questi due punti sono contenuti nell’articolo 1102 del Codice Civile.
Inoltre l’affissione di materiale sulla facciata non deve ledere il decoro architettonico dell’edificio, come previsto dal Codice Civile all’articolo 1120. Bisogna infine sottolineare che non sussiste una violazione del regolamento condominiale quando si installa un’antenna sulla facciata comune, a meno che non esista un regolamento condiviso all’unanimità che disponga in altra maniera proprio sul posizionamento di tali dispositivi.
Antenna sul terrazzo di un altro condomino: quando è possibile installarla?
Ci sono casi in cui il proprietario di un appartamento posto in un condominio non ha spazio per installare la sua antenna e in quel caso può fissarla ad altre parti dell’edificio, come alla terrazza condominiale, al tetto o anche al terrazzo del piano superiore. Un soggetto può fissare la sua antenna anche sulla proprietà di un vicino di casa purché non disponga di altri spazi, o suoi o di altre parti condominiali.
Questo è consentito dalla legge al fine di non precludere a nessuno il diritto all’informazione. Ovviamente ciò è possibile soltanto in caso di reale disagio, che impedisce al proprietario di uno stabile di vedere la televisione.
Quando si può installare sul tetto e cavi sulla facciata
Anche gli spazi comuni come terrazzo e tetto possono essere occupati dall’antenna di un condomino, così come abbiamo già visto sia possibile montarli sulla facciata condominiale. Bisogna però sempre rispettare gli spazi, nel senso che è auspicabile montare antenne per ricevere le onde audio-video di dimensioni tali da permettere anche ad altri proprietari di poter fare altrettanto. Stesso discorso per i cavi che si trovano sulla facciata: non devono avere un impatto troppo invasivo sul decoro architettonico.