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Anno sabbatico: cos’è, come funziona e aspetti non noti a tutti

Cos’è e come funziona l’anno sabbatico, quando è possibile richiederlo, ragioni e motivazione e alcuni aspetti da conoscere al riguardo

Spesso si sente parla di anno sabbatico, ma cos’è e come funziona? Legato a ragioni precise, per gravi e documentati motivi, i dipendenti pubblici o privati possono fare richiesta di un periodo di congedo, continuativo o frazionato. Di seguito i dettagli, quando è possibile e altri aspetti.

fonte foto:adobestock

Possono esseri vari motivi che possono portare un lavorare a pensare alla richiesta di un anno sabbatico e di distacco dal mondo del lavoro; ragioni gravi personali e familiari, motivi di formazione; nel rispetto delle condizioni è qualcosa di contemplato dal sistema legislativo italiano. Il posto di lavoro viene conservato ma vi è la sospensione della retribuzione.

È bene sottolineare che la decisione va sostenuta da motivazioni specifiche e precise, non certo una vacanza ludica ad esempio, ma l’anno sabbatico deve reggersi sulle ragioni che sono riconosciute dalla normativa in vigore.

Si tratta, spiega Laleggepertutti.it, di un congedo riconosciuto dalla legge Turco che ha riconosciuto l’assenza per congedi “parentali, per maternità, per formazione e per gravi motivi familiari”.

Qualora si trattasse di assistenza ad un parente con grave handicap, si può approfondire la questione legata ai permessi legge 104/92.

Ad ogni modo, il congedo permette il mantenimento del proprio posto di lavoro, tenendo sempre in considerazione quanto stabilito dal Contratto Nazionale di categoria.

Anna sabbatico, come funziona, CCNL e dettagli

Quando si parla di lavoro sono tanti e diversi gli aspetti che destano attenzione, si pensi ad esempio alla questione dimissioni volontarie, motivazioni, tempistiche, modalità e dettagli che non tutti sanno.

Rispetto al tema in oggetto, come si legge da Business Online, le gravi ragioni legate alla richiesta dell’anno sabbatico sono personali o inerenti un proprio convivente, motivi di formazione; la durata massima riconosciuta, viene spiegato, è di 11 mesi.

Anche se tale possibilità è concessa ai lavoratori del settore pubblico e privato, non tutti possono farne richiesta e ottenerla; una condizione fondamentale da soddisfare è aver lavorato per almeno 5anni nella medesima azienda o ente pubblico. Inoltre, il dipendente deve spiegare le proprie intenzioni, presentando i possibili vantaggi che potrebbero derivare da tale scelta.

È chiaro che l’opzione anno sabbatico va ragionata con molta attenzione e calma, anche perché pur conservando il posto di lavoro, colui che decide in tal senso sceglie di privarsi della retribuzione spettante sulla base dell’attività svolta. Il lavoratore poi non andrà a maturare i contributi per la pensione, e neanche scatti di anzianità, ferie e permessi.

Dunque, per gravi e documentati motivi familiari, i dipendenti pubblici o privati, spiega Businessonline.it possono far richiesta di un periodo di congedo, continuativo o frazionato. Nel corso di tale periodo, vi è la conservazione del posto ma non si ha diritto alla retribuzione e non si può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Si legge che il congedo non è computato nell’anzianità di servizio e neanche ai fini previdenziali; il soggetto in questione potrebbe procedere al riscatto, dunque al versamento dei relativi contributi, calcolai in base ai criteri della prosecuzione volontaria. I CCNL, si legge su Business Online che menziona la disposizione che ha introdotto l’anno sabbatico, disciplinano modalità di partecipazione ad eventuali corsi di formazione del personale che riprende il lavoro dopo la sospensione.

Ferme restando le disposizioni inerenti il diritto allo studio, i dipendenti pubblici o privati che hanno almeno cinque anno di anzianità di servizio nella medesima azienda o amministrazione, hanno la possibilità di far richiesta di una sospensione del rapporto lavorativo per congedi per la formazione per un periodo non maggiore di 11 mesi.

In questo caso ci si riferisce a congedo finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, a conseguire un titolo di studio di 2° grado, diploma universitario o laurea, partecipazione ad attività formative diverse da quelle realizzate o fidanzate dal datore di lavoro. Nel corso di tale periodo di congedo per formazione, il soggetto conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione, spiega ancora Business Online.

Un periodo che non è computabile nell’anzianità di servizio e non si può comunare con ferie, malattia e altri congedi. Una grave e documentata infermità nel corso di tale periodo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad una interruzione dello stesso congedo.

Il datore di lavoro potrebbe anche decidere di non accogliere la richiesta di congedo per formazione, ovvero può differirne si legge l’accoglimento, nel caso di comprovate esigenze organizzative.

Questi sono alcuni dettagli circa un tema, e relativi e diversi elementi, che è bene ed opportuno approfondire nel dettaglio per chiarire ogni eventuale dubbio, i meccanismi, le condizioni, e tutti gli aspetti importanti da conoscere, anche attraverso un confronto con esperti del campo e professionisti del settore.

Dario Quattro

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