La Suprema Corte ha rimarcato un rilevante principio con l’ordinanza n. 23292 del 26 luglio scorso, in materia di acquisto di un’abitazione con un decreto di trasferimento del Tribunale e agevolazioni prima casa. Ecco i punti chiave.
Un importante provvedimento della Corte di Cassazione è stato indicato dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito web FiscoOggi, che di fatto costituisce la rivista online dell’Amministrazione finanziaria.
L’ordinanza della Suprema Corte ha rilievo perché affronta temi quali gli sconti e agevolazioni prima casa e la possibilità di rimborso.
Secondo quanto stabilito da questo giudice, al fine di potersi avvalere dell’agevolazione rappresentata dallo sconto prima casa non basta che il contribuente abbia i requisiti previsti dalla legge, ma occorre altresì che ne acclari e dichiari la presenza nei tempi stabiliti.
Inoltre, il contribuente che, pur essendo astrattamente beneficiario dell’agevolazione, non chiede in fase di acquisto i benefici ‘prima casa’ ai fini del Registro, non potrà poi contare sul rimborso dell’imposta versata in misura ordinaria.
Vediamo allora un po’ più da vicino queste precisazioni della giurisprudenza, che ci aiutano a fare chiarezza sulle agevolazioni previste dalla legge in campo immobiliare.
Agevolazioni prima casa: il contesto di riferimento e le regole di legge
Ricordiamo che le agevolazioni prima casa trovano disciplina nel quadro delle regole del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131 del 1986). Si tratta di indicazioni molto precise, che chiariscono che l’assegnazione dell’agevolazione in oggetto avviene soltanto se vi sono specifiche condizioni oggettive e soggettive e una dichiarazione del contribuente ad hoc. In particolare, ci riferiamo a quella secondo cui quest’ultimo deve dichiarare di non essere titolare di altre case localizzate nel Comune in cui è l’immobile acquistato (e su cui si vuol far valere il beneficio).
Non solo. Il contribuente interessato ad avvalersi delle agevolazioni prima casa deve altresì dichiarare di non essere titolare, in alcun luogo in Italia, di altre abitazioni comprate con questi bonus. Ma non è finita qui: laddove egli non sia già residente nel Comune nel quale è la casa comprata e su cui vuole far valere l’agevolazione, dovrà impegnarsi formalmente a trasferire la propria residenza nel Comune stesso.
Il punto è che, nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, è emerso che il contribuente ed acquirente dell’abitazione non aveva emesso le dichiarazioni in oggetto in fase di acquisto, ovvero né in sede di aggiudicazione, né in sede di registrazione del decreto di trasferimento dell’immobile.
Agevolazioni prima casa: gli obblighi dell’acquirente-contribuente
Di fatto ciò aveva portato a conseguenze non favorevoli al contribuente, che infatti non ha potuto far valere le agevolazioni prima casa. Di fatto, non essendovi stata la richiesta del beneficio in oggetto, al momento della registrazione dell’atto le imposte erano state versate secondo le regole ordinarie.
La Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 23292 del 26 luglio scorso, ha dunque stabilito che per potersi avvalere dell’interessante agevolazione:
- non è sufficiente che il contribuente sia materialmente in possesso dei prescritti requisiti dalla legge,
- ma è obbligatorio altresì che ne acclari la sussistenza nei tempi stabiliti, ovvero alla data di acquisto.
Questo in estrema sintesi il principio indicato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza citata, in rapporto all’acquisto di un’abitazione effettuato con un decreto di trasferimento emesso del Tribunale.
Non vale il meccanismo del rimborso per ottenere il beneficio
Conseguentemente, il contribuente e compratore dell’abitazione che, pur avendone diritto, non reclama in fase di acquisto le agevolazioni prima casa ai fini del Registro, non potrà godere del rimborso dell’imposta versata in misura ordinaria. Anzi, non scatterà alcun beneficio nel caso questo non sia richiesto al momento della registrazione dell’atto di acquisto.
Peraltro, nell’ambito del caso affrontato dalla Cassazione, il contribuente aveva fatto un’istanza di rimborso per riottenere la differenza tra l’imposta da lui versata e quella agevolata, ovvero quantificata con l’aliquota agevolata collegata agli acquisti e agevolazioni “prima casa”. Egli motivò la richiesta con il fatto che, pur non avendo dato le citate dichiarazioni, aveva comunque i requisiti previsti per l’attribuzione delle agevolazioni fiscali prima casa.
Ma ovviamente, in considerazione di quanto esposto nell’ordinanza della Cassazione, l’istanza di rimborso non ha avuto avere un esito favorevole al richiedente. Infatti la Suprema Corte ha accolto le richieste dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo come legittimo il diniego del rimborso a favore del contribuente.