Affitto e pignoramento, tutto quello che c’è da sapere per non passare guai: manuale a regola d’arte per una gestione economica infallibile.
La legge si muove velocemente nelle modifiche, non può dirsi lo stesso sull’andamento della burocrazia, ma quel che è certo è che gli aggiornamenti non devono assolutamente sfuggire di mano. E’ bene non perdersi neanche una sola variazione, specialmente quando quest’ultima ha a che fare con evoluzioni così importanti. La possibilità di un pignoramento non piace a nessuno, ma negli ultimi tempi la gestione dell’affitto sta diventando sempre più complicata. Con questo manuale redatto ad hoc, non si può… sbagliare!
Cos’è un pignoramento? Se non si conosce la risposta a questo “doloroso quesito”, è perché probabilmente si è ancora troppo giovani (o troppo fortunati) nel non aver a che fare con affitto e robe da adulti responsabili. Si fa riferimento a quell’istituto giuridico che entra in gioco nel momento in cui si attua un vero e proprio atto giudiziario di esproprio preposto dal giudice. E’ un’espropriazione forzata dei beni mobili o immobili del debitore insolvente, cioè di colui che persevera nella sua condizione di illegalità. Si tratta della conseguenza di mancati pagamenti appunto.
Ed è proprio in questa dinamica così preoccupante che si analizza la nuova legge, perché sono in vista raddoppi e cambiamenti di un certo peso in relazione all’affitto. Si ipotizza una situazione limite, il proprietario di casa intima una disdetta del contratto al suo inquilino, dato che il bene viene espropriato di forza con un giudice che ha nominato un custode giudiziario, la domanda sorge spontanea: si può disdire l’affitto davanti un pignoramento?
La risposta arriva da una sentenza della Corte di Cassazione, la quale afferma che solo il Custode Giudiziario, su quanto detto dal Giudice, ha in questo caso potere di disdire l’affitto davanti un pignoramento. Quindi, è priva di effetti concreti la disdetta riportata dal locatore se c’è in corso un pignoramento. Anche perché il canone potrebbe essere dato al creditore precedente per soddisfare il processo di esproprio. In sostanza, il locatore non può far cessare l’affitto a proprio piacimento. Invece, l’inquilino può per legge?
Se l’immobile pignorato è dato in affitto, valgono le stesse regole di recesso. L’inquilino può sciogliersi dal contratto e disdire l’affitto, ma non si può considerare un “recesso per giusta causa” se si pone come causante un pignoramento. La disdetta va registrata e resa inoppugnabile ai creditori del locatore, i quali non possono impedire in alcun modo la risoluzione del contratto di affitto. La legge parla chiaramente, perché in caso contrario entrerebbe in gioco una vera e proprio condizione di invadenza illegittima.
I creditori del locatore non possono nemmeno intimare all’inquilino di proseguire con il contratto d’affitto. In sostanza, se in caso di pignoramento in atto, i creditori del locatore richiedono all’inquilino il pagamento dei canoni di locazione, questo non significa che quest’ultimo non può recedere il contratto di affitto secondo le clausole predisposte.
Appunto, può farlo nel caso in cui le clausole implicano che la risoluzione può avvenire per scadenza, rispettando i criteri di preavviso, e per condizioni di “giusta causa”. Vi rientrano condizioni improvvise che impediscono il proseguo del rapporto giuridico, e di cui non si può fare altrimenti, ma che soprattutto non dipendono dalla volontà dell’inquilino.
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