Sempre più persone scelgono soluzioni alternative per l’acquisto di una casa, come ad esempio l’affitto con riscatto e il rent to buy.
È relativamente recente la normativa che regola la procedura di affitto con riscatto ovvero quella che permette a chiunque voglia acquistare una casa di pagarla inizialmente tramite ‘rate mensili’, fino che non si abbia liquidità a sufficienza per saldare l’importo complessivo. Un sistema simile a quello che nei Paesi anglosassoni viene chiamato ‘rent to buy’, le differenze comunque rimangono soprattutto per quanto riguarda le parti coinvolte – quindi venditore e acquirente.
Tramite il Decreto ‘Sblocca Italia’ del 2014 poi convertito in legge (la n. 164), si è cercato di dare una forma giuridica più definita a questo contratto atipico scaturito dalla risultante di contratti di vendita e locazione. La sentenza della Corte di Cassazione in merito è la n. 3587 del 23 marzo 1992, nel Codice civile invece se ne parla all’art. 1322 e non solo, perché i dettagli sulla stipula dell’accordo – e sui relativi effetti – vengono definiti all’interno dell’articolo 2645-bis.
Affitto con riscatto e rent to buy, cosa cambia? Le differenze
A sottoscrivere un contratto di affitto con riscatto potranno essere sia privati che società o enti, le parti dovranno redigere un accordo scritto sia per l’opzione di locazione che per quello di vendita. All’interno dello stesso dovrà essere specificato obbligatoriamente il prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, oltre alla quota mensile e dei canoni da restituire nel caso in cui il passaggio di proprietà si vanifichi prima della scadenza dei termini stabiliti. Insomma, la differenza col il rent to buy è abbastanza evidente.
Tramite quest’ultimo infatti il venditore consegnerà all’acquirente la casa o l’appartamento immediatamente, il secondo verserà un canone per un periodo di tempo prefissato e trascorso tale periodo potrà decidere se procedere con l’acquisto oppure tirarsi indietro. È per tale motivo che l’accordo di rent to buy si compone di due situazioni consequenziali: la prima riguarda l’utilizzo dello stabile dietro pagamento di un importo concordato e la seconda la trattativa d’acquisto vera e propria.
Non c’è neanche bisogno di dirlo ma l’interessato non dovrà restituire nessun canone al venditore se opterà per il dietrofront e il contratto andrà a cessazione senza acquisto.