Con l’Ordinanza n. 3756 la Corte di Cassazione si esprime su un argomento molto dibattuto, in tema di affitti, come la riduzione del canone.
Sia la Commissione Tributaria Regionale sia la Corte di Cassazione si sono sbilanciate sulla questione, accogliendo la tesi a lungo dibattuta dell’Agenzia delle Entrate. E non solo, perché la Suprema Corte ha anche richiamato l’articolo 2704 del Codice civile per sbrogliare una volta per tutte la matassa. Di cosa stiamo parlando? Della riduzione del canone di locazione soggetto a registrazione, i termini e le condizioni erano rimaste una zona grigia all’interno della normativa.
Fortunatamente l’Ordinanza n. 3756 del 12 febbraio di quest’anno è servita a fare un po’ di chiarezza in merito, fornendo più di qualche vantaggio al locatore. Come i più ben sapranno, infatti, quando le parti decidono di ridurre il canone di locazione questa mossa avrà delle ripercussioni anche sulla base imponibile e quindi sul pagamento delle imposte di registro. Le condizioni stabilite dalla pronunciazione andranno seguite obbligatoriamente per evitare ulteriori complicazioni.
La Corte di Cassazione si è finalmente espressa su un argomento spinoso come quello della riduzione del canone di locazione soggetto a registrazione. Con l’Ordinanza n. 3756 del 12 febbraio infatti viene chiarito come la diminuzione del corrispettivo contrattuale sarà effettiva per l’Amministrazione finanziaria solo ed esclusivamente da quando l’accordo tra le parti ha acquisito data certa – il riferimento in questo caso è all’art. 2704 del Codice civile.
Insomma, la disposizione fornisce delle linee guida utili per capire come muoversi se ci si dovesse ritrovare in situazioni di questo tipo. La data della scrittura privata non autentificata, inoltre, è certa e ammissibile per la computazione nei confronti di terzi solamente: dal giorno in cui è stata registrata la scrittura; dal giorno della scomparsa o della comunicata impossibilità fisica (improvvisa e invalidante) di uno dei due sottoscrittori; dal giorno della riproduzione della riproduzione in atti pubblici o dal giorno in cui si è verificato un episodio che possa stabilire (con certezza) l’anteriorità del documento.
In altre pronunce, come ad esempio la sentenza n.7621 del 2017 e la più recente ordinanza n. 2628 del 2019, si legge: “L’unico modo per fornire adeguata prova documentale di una convenzione scritta è quello di attestarne la data certa. Così da rendere la convenzione opponibile ai terzi, fra cui anche l’Agenzia delle entrate”.
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