Si può licenziare un dipendente per “scarso rendimento”? Una sentenza della Cassazione chiarisce bene il punto.
Lavorare è importante per ognuno di noi, è ciò che ci consente di costruirci un futuro, acquistare o affittare una casa, pagare le bollette, e anche permetterci degli extra.
Tuttavia, è anche bene essere una risorsa per il datore di lavoro, e dare del nostro meglio per evolverci e magari avere anche una promozione. Non è un obbligo, ma avere obiettivi, anche personali, significa voler crescere, volersi migliorare, diventare più bravi e quindi essere considerati anche importanti per l’azienda per cui si lavora.
Al contrario, ci sono dei contesti in cui il rendimento è scarso, ma così tanto, che alla fine l’azienda decide di licenziare. In questi casi, è un grosso problema per il lavoratore, che dovrà rimboccarsi le maniche e cercare un nuovo impiego.
Tuttavia, c’è da dire che un licenziamento per “scarso rendimento” ha luogo in una serie di casi, come sentenziato dalla Corte di Cassazione, e non è così semplicistico. Non si può di certo licenziare per scarso rendimento come più si vuole, ma ci sono determinate casistiche in cui può scattare.
Licenziare per scarso rendimento: i casi in cui si applica questa norma
Partiamo da un concetto che la Cassazione, con la sentenza n.11174/2023, ha reso molto chiaro: il licenziamento per scarso rendimento ha luogo se c’è un serio inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore dipendente.
Quello che è bene sapere, è che non si può licenziare una persona perché non raggiunge un determinato risultato. Il lavoratore è tenuto a dedicare il proprio tempo all’azienda, ma non a garantire un certo obiettivo. Quello che il dipendente non deve fare, è avere atteggiamenti che possano rallentare o pregiudicare l’attività produttiva.
È invece legittimo licenziare un soggetto per scarso rendimento se emerga e si portino evidenze che, in base a una valutazione generale dell’attività del lavoratore, quest’ultimo ha violato il principio di “diligente collaborazione”.
Ciò vuol dire che deve esserci un forte divario tra obiettivi fissati dai piani di produzione del lavoratore, e ciò che poi costui ha di fatto realizzato in un determinato periodo.
Chiaramente, non si può licenziare nessuno per essere stato assente per malattia. La fine del rapporto di lavoro può occorrere solo se terminino i giorni previsti nel contratto collettivo di lavoro, ossia il “comporto”. In genere, sono 6 mesi.
In caso di licenziamento per scarso rendimento, il datore di lavoro dovrà mandare al dipendente un preavviso in cui lo avverte che avvia procedura disciplinare con contestazione scritta, individuando le condotte errate in questione.
Il lavoratore deve avere modo di potersi difendere, inviando nei 5 giorni successivi, memorie scritte, oppure chiedendo di essere ascoltato di persona. La decisione definitiva di licenziare il dipendente, deve essere notificata per iscritto.
Se il lavoratore contesta il licenziamento, il titolare dovrà dimostrare che il soggetto è stato gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali.