Andare in pensione prima si può, ma il calcolo sulle tasse da pagare è inevitabile. Non per tutti potrebbe essere così vantaggioso
Oggi come oggi, in Italia, il sistema prevede diverse modalità per andare in pensione. La prima è la pensione di vecchiaia, alla quale si accede quando si hanno 67 anni di età, confermati fino al 2026, purché si abbia un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Parallelamente, poi, ci sono diverse forme di pensionamento anticipato tra cui l’APE volontario o sociale, la legge Fornero, la Quota 103, l’Isopensione, l’Opzione Donna e così via. Andare in pensione prima, quindi, è possibile ma non sempre conviene.
Una delle forme pensionistiche anticipate è la RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: si tratta di una forma di anticipo utile per sostenere i cittadini nel caso di inoccupazione prolungata negli anni immediatamente precedenti il momento del congedo lavorativo. Il trattamento fiscale che viene applicato sulla RITA pochi lo conoscono e non sempre può essere conveniente: cifre, dettagli e normative di questa forma pensionistica.
La RITA consente di accedere alla pensione quando si hanno 62 anni: fino all’età di 67 anni, quando subentra l’ordinaria pensione di vecchiaia, si va a percepire un trattamento temporaneo il cui importo si basa sui contributi integrativi versati dal lavoratore negli anni professionali. La RITA, però, dall’altro lato per la parte imponibile della Rendita integrativa prevede il versamento di una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota ridotta al 15%. Ogni anno oltre il quindicesimo dopo l’adesione alle forme pensionistiche complementari, inoltre, prevede una riduzione di 0.30 punti percentuali all’anno.
Chi usufruisce della RITA, però, può anche decidere di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva e quindi scegliere la ordinaria: la decisione va riportata in dichiarazione dei redditi, inserendola nei “Casi particolari” per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e simili. Per accedere alla RITA, comunque, è necessario essere inoccupati, aver cessato ogni attività lavorativa, avere almeno 62 anni, aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime di appartenenza e aver accumulato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
La RITA, però, è revocabile secondo i modi previsti da ogni forma pensionistica; inoltre, si possono versare ulteriori contributi oltre a quelli ordinari, anche nel caso in cui si voglia richiedere tutto il montante accumulato.
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