Accompagnamento e Legge 104: sono compatibili? La risposta non è scontata

L’indennità di accompagnamento spetta sempre ai disabili gravi che già godono dei benefici previsti dalla Legge 104?

Non tutti coloro che hanno ottenuto le agevolazioni della Legge 104, a causa di un handicap grave, hanno diritto in automatico all’indennità di accompagnamento.

accompagnamento
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L’accompagnamento è una misura assistenziale legata al riconoscimento dell’invalidità civile totale e permanente. È necessario, infatti, che il destinatario sia impossibilitato a svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana.

C’è, però, un’enorme differenza tra invalidità, handicap e non autosufficienza e ad essa è legata l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. L’invalidità prevede la riduzione della capacità lavorativa, causata da una menomazione fisica o mentale. Se l’invalido non è in età lavorativa (cioè ha meno di 18 anni o più di 67 anni), al posto della capacità lavorativa viene considerata la capacità di svolgere gli atti tipici della propria età.

L’handicap, invece, consiste in uno svantaggio sociale, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale (sia fissa che progressiva), che comporta problemi di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

La non autosufficienza, infine, è l’impossibilità permanente di compiere le attività quotidiane in autonomia, oppure l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. Solo in quest’ultimo caso si ha diritto ai benefici della Legge 104 e all’indennità di accompagnamento.

Analizziamo, dunque, nel dettaglio la disciplina di questa prestazione assistenziale.

Accompagnamento: chi ne ha diritto?

Solo coloro che si trovano in una situazione di non autosufficienza hanno diritto sia alla 104 sia all’accompagnamento. Sono, poi, necessari tali ulteriori requisiti:

  • la certificazione dell’invalidità al 100%, da parte della Commissione medica dell’ASL;
  • il possesso della cittadinanza italiana o europea, oppure di un Paese extraeuropeo, con regolare permesso di soggiorno;
  • la residenza stabile in Italia.

In altre parole, se si possiede l’invalidità al 100%, si ottiene l’indennità di accompagnamento solo se non si è in grado di camminare in autonomia, senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure se si è impossibilitati a svolgere i normali atti della vita quotidiana. Solo nelle seguenti ipotesi, oltre alle agevolazioni sancite dalla Legge 104, si può beneficiare dell’indennità.

Questo vuol dire che alla sola concessione dello status di handicappato non consegue, di diritto, anche l’accompagnamento, così come questa misura non spetta se si è invalidi al 100% ma si è autosufficienti.

Per ulteriori informazioni sui vantaggi connessi alla Legge 104, consulta il seguente articolo: “Legge 104, l’incredibile Bonus che non tutti conoscono: richiederlo è semplicissimo“.

Cosa succede ai disabili ricoverati?

Ci sono delle ipotesi in cui l’indennità di accompagnamento è erogata in misura ridotta. Questo avviene se il disabile è ricoverato presso una struttura pubblica o privata accreditata dallo Stato. Cosa succede, quindi, se sono state accordate tutte le agevolazioni della Legge 104 ma, ad un certo punto, si ha necessità di un ricovero, per la somministrazione di cure legate alla patologia posseduta? La situazione è differente, a seconda della tipologia di ricovero.

Nel caso in cui si viene ricoverati presso una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, la cifra dell’indennità di accompagnamento subirà una riduzione, proporzionata alla durata del ricovero. Se, invece, il ricovero avviene in day hospital, l’accompagnamento non viene ridotto. Non si avrà alcuna riduzione, inoltre, anche nell’ipotesi in cui il ricovero avvenga in una struttura sanitaria con retta a totale o parziale carico dell’interessato.

In ogni caso, c’è l’obbligo si presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una specifica dichiarazione attestante i ricoveri, la cd. ICRIC.

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Ci sono misure incompatibili con l’indennità?

L’indennità di accompagnamento non è compatibile con tutte le altre prestazioni assistenziali. È, senza dubbio, compatibile con i benefici della Legge 104, pur essendo quest’ultima non una misura previdenziale, bensì una Legge- quadro sulla disabilità, finalizzata all’integrazione e alla salvaguardia dei diritti dei soggetti disabili.

L’indennità di accompagnamento non è cumulabile con:

  • le ulteriori indennità destinate all’assistenza personale continuativa, ad esempio, l’assegno INAIL o quello versato dalle Regioni;
  • i benefici legati all’ invalidità contratta per causa di servizio, lavoro o guerra.

L’interessato, però, ha sempre la possibilità di scegliere il trattamento economico più favorevole, tra quelli a cui ha diritto.

La misura assistenziale, invece, è compatibile con:

  • le altre prestazioni di assistenza ai disabili, per esempio, la pensione di inabilità civile o l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali;
  • le misure di previdenza, come la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata o la pensione di reversibilità.

Anche coloro che percepiscono l’accompagnamento, quindi, possono continuare a svolgere un’attività lavorativa, tranne nei casi di riconoscimento di un’inabilità permanente e assoluta a prestare qualsiasi tipo di lavoro.

Come si fa richiesta per l’accompagnamento

Per il riconoscimento dell’indennità con la 104, c’è bisogno della certificazione di un’invalidità totale al 100%. Il soggetto, insomma, deve essere dichiarato impossibilitato a deambulare senza accompagnatore o a svolgere in autonomia le tipiche attività della vita quotidiana.

Tale certificazione viene rilasciata dopo una visita medica dinanzi alla Commissione medico- legale dell’ASL, integrata da un medico dell’INPS. I passaggi per richiedere l’indennità di accompagnamento sono i seguenti:

  • redazione del certificato medico introduttivo, ad opera del medico di famiglia e invio telematico dello stesso all’INPS;
  • inoltro della domanda di accertamento sanitario, attraverso il servizio web dell’INPS “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario”. Si accede alla piattaforma tramite le credenziali personali oppure grazie all’aiuto di un Caf/ Patronato;
  • convocazione per la visita con la Commissione medico- legale;
  • invio, da parte dell’INPS, del verbale di invalidità civile per mezzo di raccomandata A/R o Pec.

Dopo la ricezione del verbale che riconosce l’invalidità al 100%, l’interessato deve presentare il Modulo AP70, tramite il servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Entro un mese dall’invio del modulo, l’Istituto di previdenza provvede all’erogazione dell’indennità di accompagnamento e di tutte le altre le prestazioni assistenziali riconosciute.

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