L’accertamento fiscale prevede dei termini di decadenza, tuttavia a causa della pandemia da Covid anch’essi hanno subito delle modifiche: scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i nuovi termini di decadenza.
I termini della decadenza di un accertamento fiscale non sono più gli stessi: infatti, la pandemia ha fatto si che tali termini venissero prorogati e che la data di scadenza non fosse più quella prevista come da prassi il 31 dicembre.
Con una norma varata a marzo del 2020 i termini di decadenza dei tributi non versati e degli accertamenti sono stati bloccati per 85 giorni portando proprio ad una proroga dei termini di decadenza previsti per un accertamento fiscale: scopriamo insieme di cosa si tratta e quale sia la nuova data.
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Gli organi dell’amministrazione finanziaria, per i tributi di propria competenza possono effettuare l’accertamento fiscale, ovvero un’attività con cui tali enti possono recuperare a tassazione dei redditi percepiti gli importi delle tasse non versate dai contribuenti. Questa procedura può svolgersi in diversi modi:
In molti casi è previsto un confronto con il contribuente chiamato contradditorio preventivo oppure tramite l’invio di questionari che possano offrire informazioni in merito a determinate attività per poi, successivamente, emettere il provvedimento impositivo.
Nel caso in cui dall’attività ispettiva risulti che ci siano delle imposte o tributi non pagati si procederà ad emettere le eventuali sanzioni e ad emanare un avviso di accertamento che è un atto esecutivo e sostituisce la cartella esattoriale. Tuttavia, tali attività devono essere effettuate entro i termini previsti dalla normativa pena la decadenza del potere di accertamento.
Scopriamo insieme i termini di decadenza e come sono cambiati a causa della pandemia.
L’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad esercitare i poteri di accertamento entro dei termini previsti dalla normativa pena la decadenza del potere stesso. L‘istituto della decadenza si applica in campo processuale o tributario ed è diverso dalla prescrizione poiché non è generato dalla perdita del diritto per inattività del titolare nell’esercitare quell’azione bensì, la decadenza rappresenta il limite del potere all’esercizio di un determinato diritto.
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La Legge per quello che riguarda le imposte sui redditi e Iva prevede che l’invio dell’avviso di accertamento debba avvenire entro i tempi previsti per evitare la decadenza, infatti come riposra il sito LA LEGGE PER TUTTI tali termini sono:
Quindi, nel caso in cui l’avviso di accertamento sia recapitato oltre i termini previsti esso può essere impugnato e innanzi alla Commissione Tributaria competente entro 60 giorni dalla ricezione per chiederne l’annullamento.
Durante la pandemia, con il Decreto “Cura Italia” è stata modificata la normale disciplina per il decadimento dei termini per l’accertamento fiscale. In partica a marzo del 2020 i termini per la decadenza si sono allungati di 85 giorni portando così lo slittamento in avanti.
E’ sostanzialmente cambiato il termine, infatti per l’annualità del 2016, il termine di decadenza non cade più al 31 dicembre 2020 bensì al 25 marzo 2021: inoltre, per le annualità successive al 2016, i termini per la decadenza saranno il 26 marzo oppure il 25 se l’anno è bisestile.
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